Art. 1
In vigore dal 15 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125 e 31 marzo 1952, n. 169, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1952;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti Contraenti ed i Paesi Aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena, ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti Contraenti ed i Paesi Aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio;
Decreta:
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Alla tabella di cui all', lett. b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-10;771#art-1