Art. 260
Capo barca per il traffico locale
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-260
Capo barca per il traffico locale
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La disposizione elenca le condizioni obbligatorie per diventare capo barca per il traffico locale, tra cui la maggiore età, l'iscrizione alla terza categoria della gente di mare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, 18 mesi di navigazione in coperta e il superamento di un esame ministeriale. Chi ottiene il titolo può comandare navi merci fino a 100 tonnellate di stazza lorda e navi passeggeri fino a 25 tonnellate, limitatamente al compartimento di iscrizione della nave e ai due confinanti. È inoltre consentita la conduzione di galleggianti di qualsiasi stazza. Infine, se il soggetto possiede anche un titolo professionale di macchina, può svolgere entrambe le funzioni a bordo previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile.
La norma stabilisce i requisiti formativi e di servizio necessari per ottenere l'abilitazione di capo barca per il traffico locale, definendone con precisione i relativi limiti di comando e di navigazione.
Si applica ai marittimi iscritti nella terza categoria della gente di mare che intendono conseguire il titolo professionale di capo barca per il traffico locale e a coloro che esercitano tale attività di comando.
Un marittimo di vent'anni con licenza elementare e 18 mesi di servizio di coperta supera l'esame ministeriale e ottiene il titolo per assumere il comando di una nave merci da 80 tonnellate che opera nel compartimento marittimo di registrazione e nei due adiacenti.
Per il conseguimento del titolo è necessario essere iscritti nella terza categoria della gente di mare, non avere determinate condanne penali, possedere la licenza elementare con assolvimento dell'obbligo scolastico, aver maturato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta e superare l'esame previsto dal Ministero per la marina mercantile; per il doppio incarico coperta/macchina è richiesto il parere favorevole dell'autorità marittima mercantile.
L'articolo è stato modificato prima dall'articolo unico del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 e successivamente dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.