Art. 259
Capo barca per il traffico nello Stato
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-259
Capo barca per il traffico nello Stato
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La disposizione elenca i requisiti per diventare capo barca per il traffico nello Stato, tra cui l'età minima di 21 anni, l'iscrizione nella prima categoria della gente di mare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, 30 mesi di navigazione in coperta e il superamento di un apposito esame. Chi ottiene il titolo può comandare navi merci fino a 150 tonnellate di stazza lorda entro 20 miglia dalla costa, oppure navi passeggeri fino a 50 tonnellate entro i limiti del mare territoriale. Inoltre, è prevista una specifica agevolazione per i sottocapi nocchieri volontari della marina militare con determinati mesi di imbarco, i quali possono conseguire il titolo senza sostenere esami entro 5 anni dal congedo.
La norma stabilisce i requisiti professionali, anagrafici e di istruzione necessari per ottenere il titolo di capo barca per il traffico nello Stato, definendone al contempo i precisi limiti di comando e di navigazione.
Si applica ai marittimi iscritti nella prima categoria della gente di mare che intendono conseguire il titolo professionale e ai sottocapi nocchieri volontari della marina militare.
Un marittimo di 22 anni con licenza elementare, iscritto nella prima categoria della gente di mare e con 30 mesi di servizio di coperta sostiene l'esame ministeriale. Una volta ottenuto il titolo, può assumere il comando di un'imbarcazione merci di 100 tonnellate navigando lungo le coste dello Stato entro 20 miglia dalla costa.
Per il conseguimento del titolo è necessario essere iscritti nella prima categoria della gente di mare, aver compiuto 21 anni, possedere la licenza elementare con assolvimento dell'obbligo scolastico, aver svolto 30 mesi di navigazione in servizio di coperta e sostenere con esito favorevole un esame ministeriale (salvo esonero per i sottocapi nocchieri con 30 mesi di imbarco entro 5 anni dal congedo). Non sono menzionate sanzioni.
L'articolo è stato modificato prima dall'articolo unico del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 e successivamente dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.