Art. 259 · Capo barca per il traffico nello Stato
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo IV

Art. 259

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Capo barca per il traffico nello Stato

In vigore dal 13 ago 1971
Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di età; 3) avere conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico; 4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico nello Stato può assumere il comando: a) di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia dalla costa; b) di navi di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale. I sottocapi nocchieri volontari della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-259