Art. 254
Padrone marittimo di prima classe per la pesca
Le tue annotazioni
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Padrone marittimo di prima classe per la pesca
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La disposizione stabilisce che per diventare padrone marittimo di prima classe per la pesca occorre essere iscritti nella prima categoria della gente di mare, avere almeno 21 anni, possedere lo specifico diploma professionale, aver svolto tre anni di navigazione in coperta (di cui almeno uno oltre gli Stretti) e superare un esame ministeriale. Chi ottiene questo titolo può imbarcarsi come ufficiale su pescherecci operanti oltre gli Stretti oppure assumerne il comando entro specifici limiti di stazza e area geografica (Mediterraneo o oltre gli Stretti), subordinati a ulteriori periodi di navigazione da ufficiale. Infine, la norma disciplina una corsia agevolata di accesso al titolo per gli ufficiali e i capi nocchieri del Corpo equipaggi militari marittimi cessati dal servizio da non più di cinque anni, a fronte di determinati requisiti di imbarco e del superamento di un apposito esame.
La norma definisce i requisiti professionali, i titoli di studio e l'esperienza di navigazione necessari per ottenere la qualifica di padrone marittimo di prima classe per la pesca, stabilendone le relative facoltà di imbarco e di comando.
Si applica ai marittimi iscritti nella prima categoria della gente di mare interessati a conseguire il titolo professionale per la pesca, nonché al personale militare della marina (nocchieri) in congedo entro i cinque anni.
Un marittimo di 22 anni in possesso del diploma di istituto professionale nautico, che ha completato tre anni di servizio in coperta su pescherecci (con almeno un anno oltre gli Stretti) e ha superato l'esame ministeriale, ottiene il titolo e può assumere il comando di un peschereccio fino a 250 tonnellate di stazza lorda.
Per il conseguimento del titolo e l'estensione delle abilitazioni di comando è obbligatorio maturare specifici periodi di navigazione certificata e superare i prescritti esami stabiliti con decreto ministeriale.
L'articolo 254 del regolamento è stato modificato in precedenza dal D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 (articolo unico) e successivamente dal D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 (articolo unico, comma 1).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.