Art. 261
Capo barca per la pesca costiera
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-261
Capo barca per la pesca costiera
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La disposizione elenca i requisiti per ottenere il titolo di capo barca per la pesca costiera, tra cui la maggiore età, l'iscrizione nella terza categoria della gente di mare, il titolo di studio, l'assenza di specifiche condanne e 18 mesi di navigazione (di cui almeno 12 su navi da pesca), oltre al superamento di un esame. Chi consegue questo titolo è abilitato al comando di imbarcazioni per la pesca costiera non superiori a 100 GT. Inoltre, chi possiede anche un titolo professionale di macchina può svolgere entrambe le funzioni a bordo, subordinatamente al parere favorevole dell'autorità marittima.
La norma disciplina i requisiti necessari e i limiti operativi per il conseguimento e l'esercizio del titolo professionale marittimo di capo barca per la pesca costiera.
Si applica a coloro che intendono conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera e ai soggetti già abilitati che svolgono tale attività a bordo di navi da pesca.
Un marittimo maggiorenne iscritto nella terza categoria della gente di mare, dopo aver svolto 18 mesi di navigazione di coperta (di cui 12 nella pesca) e superato l'esame ministeriale, ottiene il titolo per assumere il comando di un peschereccio di 80 GT. Se possiede anche un titolo di macchina, può svolgere entrambe le mansioni previa autorizzazione dell'autorità marittima in base ai requisiti tecnici della nave.
Per ottenere il titolo è necessario essere iscritti nella terza categoria della gente di mare, avere 18 anni, assolvere l'obbligo scolastico e conseguire la licenza elementare, non avere condanne per specifici reati, completare 18 mesi di navigazione (12 nella pesca) e superare un esame; per il cumulo delle mansioni di macchina occorre il parere favorevole dell'autorità marittima mercantile.
L'articolo 261 del regolamento è stato modificato dall'articolo unico del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, successivamente dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487, e infine dall'art. 5-ter, comma 7, lettera a, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 (convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.