Art. 260 · Capo barca per il traffico locale
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo IV

Art. 260

181 / 563

Capo barca per il traffico locale

In vigore dal 13 ago 1971
Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello , n. 4; 3) avere compiuto 18 anni di età; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico locale può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi. Il capo barca per il traffico locale può altresì condurre galleggianti di qualsiasi stazza. Il capo barca per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-260