Art. 3

In vigore dal 28 feb 1951
La Sezione speciale ha gestione autonoma da quella dell'Opera. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Nella gestione relativa alla Sezione speciale, gli organi e gli uffici dell'Opera per la valorizzazione della Sila, osservano per quanto non previsto dal presente decreto, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, e quelle del decreto Presidenziale 17 ottobre 1950, n. 862.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;68#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Calabria e istituzione di una Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila. — Testo vigente | Portale Normativo