Art. 4
In vigore dal 28 feb 1951
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, verrà determinata la somma da assegnarsi alla Sezione per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamenti sulla somma di lire 28 miliardi prevista dal secondo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, la somma da assegnarsi annualmente alla Sezione, secondo le norme del primo comma del citato art. 24, verrà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;68#art-4