Art. 5

In vigore dal 28 feb 1951
Il versamento all'Opera delle somme ad essa assegnate per la gestione della Sezione speciale, verrà effettuato su presentazione di certificati da emettersi in relazione allo sviluppo dell'attività svolta dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Calabria. Tali certificati dovranno essere vistati, per l'approvazione, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di autorizzare la anticipazione all'Opera: all'atto della costituzione della Sezione speciale, del 20% della somma assegnata per l'esercizio 1950-51; all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20% della somma assegnata per l'esercizio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;68#art-5

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Art. 5 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Calabria e istituzione di una Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila. — Testo vigente | Portale Normativo