Art. 1
In vigore dal 28 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;
Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1950, n. 862, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;
Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;
Vista la delega contenuta negli della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
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Ai sensi dell' della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.
Provincia di Reggio Calabria.
Comune di Stilo e frazioni;
Comuni di: Camini - Riace - Stignano - Placanica - Caulonia - Bivongi - Pazzano - Monasterace - Gioiosa Jonica - Roccella Jonica - Marina di Gioiosa Jonica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;68#art-1