Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 feb 1951
La Sezione speciale ha gestione autonoma da quella dell'Opera. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Nella gestione relativa alla Sezione speciale, gli organi e gli uffici dell'Opera per la valorizzazione della Sila, osservano per quanto non previsto dal presente decreto, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, e quelle del decreto Presidenziale 17 ottobre 1950, n. 862.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;68#art-3