Art. 4
In vigore dal 15 feb 1951
Il presente decreto entra in rigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 72. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-31;23#art-4