Art. 4

In vigore dal 15 feb 1951
Il presente decreto entra in rigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 72. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-31;23#art-4

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Art. 4 Modificazioni temporanee del regime doganale del lardo, dello strutto e di alcuni oli di semi e nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453. — Testo vigente | Portale Normativo