Art. 2

In vigore dal 15 feb 1951
I dazi doganali sui prodotti sottoindicati saranno temporaneamente applicati, fino a tutto il 31 luglio 1951, nella misura di cui appresso: --------------------------------------------------------------------- Numero Dazio e lettera Denominazione delle merci sul della tariffa valore --------------------------------------------------------------------- 19 Lardo.................... 12% 130 Grasso di maiale fuso (strutto), qualunque 12% sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) 139 Oli fissi, fluidi e concreti, di origine vegetale, greggi e raffinati: c di soia................... 10% d di girasole e di granoturco......... 10% e di cotone.................. 10% f di arachide................. 7% g di colza e di ravizzone........... 8% h di sesamo.................. 7% ex p ex 2) di neuk (guizotia)........... 7%
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-31;23#art-2

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