Art. 1

In vigore dal 15 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578, e 16 novembre 1950, n. 919, che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . È sospesa fino a tutto il 31 luglio 1951 l'applicazione dei dazi doganali sui semi oleosi di arachide, di sola, di colza e di ravizzone, di cotone, di sesamo e di girasole, previsti dalla voce n. 110, lettere a, d, h, l, m ed o della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione. È pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione del dazio doganale sui semi di neuk (guizotia) e sui germi di granoturco, compresi nella voce n. 110, lettera p della Tariffa medesima.
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