Art. 3
In vigore dal 15 feb 1951
Alla tabella di cui all', lettera b), del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le seguenti aggiunte:
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Numero Dazio
e lettera Denominazione delle merci sul
della tariffa valore
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19 Lardo................... 12%
ex 69 Radiche e tuberi ad alto tenore di -
amido (di manioca, arrow-root, ecc),
anche seccati o tagliati in pezzi
Le radiche di manioca destinate alla
fabbricazione di farine per l'alimenta
zione del bestiame sono ammesse in
esenzione da dazio sotto l'osservazione
l'osservanza delle norme e condizioni
da stabilirsi dal Ministro per le finanze
di concerto con quello per la agricoltura
e le foreste
ex 442 Caseina................. -
La caseina destinata alla fabbricazione
delle fibre tessili artificiali e ammessa
in esenzione da dazio nei limiti di un
contingente annuo di 60.000 quintali
sotto l'osservanza delle norme e condi
zioni da stabilirsi dal Ministro per le
finanze di concerto con quelli per
l'agricoltura e le foreste e per
l'industria ed il commercio
ex 1052 Parti staccate di propulsori a reazio- L'applicazione ne per aviazione (turboreattori, tur- del dazio è bopropulsori, generatori a pistoni sospesa
liberi, razzi a reazione chimica e si
mili) destinate alla Amministrazio
ne della difesa
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-31;23#art-3