Art. 3

In vigore dal 15 feb 1951
Alla tabella di cui all', lettera b), del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le seguenti aggiunte: --------------------------------------------------------------------- Numero Dazio e lettera Denominazione delle merci sul della tariffa valore --------------------------------------------------------------------- 19 Lardo................... 12% ex 69 Radiche e tuberi ad alto tenore di - amido (di manioca, arrow-root, ecc), anche seccati o tagliati in pezzi Le radiche di manioca destinate alla fabbricazione di farine per l'alimenta zione del bestiame sono ammesse in esenzione da dazio sotto l'osservazione l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con quello per la agricoltura e le foreste ex 442 Caseina................. - La caseina destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali e ammessa in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di 60.000 quintali sotto l'osservanza delle norme e condi zioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per l'industria ed il commercio ex 1052 Parti staccate di propulsori a reazio- L'applicazione ne per aviazione (turboreattori, tur- del dazio è bopropulsori, generatori a pistoni sospesa liberi, razzi a reazione chimica e si mili) destinate alla Amministrazio ne della difesa
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