Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 feb 1951
Il presente decreto entra in rigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 72. - CARLOMAGNO
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