Art. 5
In vigore dal 20 apr 1951
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.
L'esame comprende le seguenti prove:
Prove scritte:
1) cultura generale storico letteraria;
2) computisteria e ragioneria generale ed applicata.
Prove orali:
1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
3) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
4) la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
5) nozioni di statistica;
6) nozioni sui servizi degli Istituti di istruzione artistica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 83. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;198#art-5