Art. 1

In vigore dal 20 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di vice-economi-cassieri nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica sono costituite di due funzionari di carriera amministrativa del Ministero, di cui uno almeno di grado non inferiore al 6°, con funzioni di presidente, di un funzionario del ruolo di gruppo A del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica e di due professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria. Funziona da segretario delle Commissioni giudicatrici un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;198#art-1

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