Art. 3
In vigore dal 20 apr 1951
Gli esaminatori dispongono di dieci punti per ogni singola prova, scritta ed orale.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;198#art-3