Art. 4
In vigore dal 20 apr 1951
Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportino in esse una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.
La votazione complessiva, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e della media di quelli ottenuti nelle prove orali.
La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
A parità di voti, la precedenza è regolata in conformità dell' del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;198#art-4