Art. 2

In vigore dal 20 apr 1951
Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma. La Commissione giudicatrice determina l'ordine delle prove. Per le prove scritte ai candidati sono assegnate otto ore. In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione si aduna per la scelta dei temi prima dell'ora fissata per le prove in ogni caso la Commissione dovrà proporre tre temi, che verranno chiusi in altrettante buste; uno dei candidati procederà alla scelta di una di esse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;198#art-2

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