Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 59
In vigore dal 13 apr 1951
Il bilancio consuntivo di ogni sezione provinciale viene approntato, approvato ed inoltrato alla sede nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dell'Associazione, che assomma i dati dei consuntivì delle sezioni provinciali e quelli dell'attività specifica della sede nazionale, viene sottoposto all'approvazione non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-59