Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 54

In vigore dal 13 apr 1951
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; b) da lasciti e donazioni accettati a tale titolo; c) dalle sopravvenienze attive di esercizio.
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Art. 54 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo