Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 56
In vigore dal 13 apr 1951
Le disponibilità di contante esuberanti alle ordinarie necessità previste nel bilancio, sono investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
Il contante non immediatamente occorrente per le previste necessità dell'Associazione, sia presso la sede nazionale che presso le sezioni provinciali, è depositato in c/c postale o presso Istituto di credito di diritto pubblico, alla cui scelta provvedono rispettivamente Il Comitato nazionale ed il Consiglio direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-56