Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 56

In vigore dal 13 apr 1951
Le disponibilità di contante esuberanti alle ordinarie necessità previste nel bilancio, sono investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Il contante non immediatamente occorrente per le previste necessità dell'Associazione, sia presso la sede nazionale che presso le sezioni provinciali, è depositato in c/c postale o presso Istituto di credito di diritto pubblico, alla cui scelta provvedono rispettivamente Il Comitato nazionale ed il Consiglio direttivo.
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Art. 56 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo