Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 50

In vigore dal 13 apr 1951
I componenti il Comitato nazionale, il Collegio dei sindaci, ai Collegio dei probiviri, i Consigli direttivi, la Commissione consultiva nazionale, i Collegi del revisori rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti. Qualora per dimissioni ed altra causa il numero dei componenti gli organi sociali si riduca a meno della metà si procede al completamento del numero, mediante elezioni straordinari e. Parimenti si procede per le cariche che si rendessero comunque vacanti nel seno degli organi stessi, con elezioni fra i rispettivi membri. I nuovi eletti restano in carica sino al termine del relativo triennio in corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo