Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 46

In vigore dal 13 apr 1951
La Commissione consultiva nazionale, che per esplicare il suo compito è messa, a cura del presidente nazionale, a conoscenza di tutti i dati ed elementi comunque connessi con la materia sottoposta al parere, può chiedere l'integrazione di notizie e di dati.
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Art. 46 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo