Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 45
In vigore dal 13 apr 1951
Nel caso di provvedimenti urgenti adottati a norma dell' lettera e) del presente statuto, il presidente nazionale ha l'obbligo di informarne la Commissione consultiva nazionale per il parere integrativo della proposta di ratifica al Comitato nazionale.
La Commissione stessa ha facoltà, in questo caso, di astenersi dall'esprimere parere, senza obbligo di motivazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-45