Art. 1
In vigore dal 13 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 2226, che erige in ente morale l'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e ne approva lo statuto;
Visto il regio decreto 11 agosto 1939, n. 1629, che modifica la denominazione dell'Ente in Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo e ne approva un nuovo statuto;
Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 340, concernente l'approvazione di uno statuto provvisorio dell'Ente;
Sentito il parere del Consiglio superiore di aeronautica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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L'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo assume il nome di Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica (A.N.F.C.M.A.).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-rd-1