Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 62
In vigore dal 13 apr 1951
Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione e pubblicazione a termine di legge.
Nelle sua prima applicazione viene stabilito quanto segue:
1) l'entrata in vigore dello statuto stesso entro il 1° ed il 2° semestre dell'anno, comporta la decorrenza del triennio di cui agli , rispettivamente dal 1 gennaio dell'anno stesso o di quello successivo;
2) le assemblee dei soci presso le sezioni e la riunione del Consiglio nazionale di cui agli per la prima nomina dei Consigli direttivi e dei revisori di sezione, nonché del Comitato nazionale, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri debbono essere indette rispettivamente entro il 30° e 60° giorno dall'entrata in vigore dello statuto stesso.
Le assemblee presso le sezioni hanno luogo con l'osservanza delle norme di cui alla seconda parte dell'ultimo capoverso dell', quella del Consiglio nazionale viene considerata come ordinaria.
Visto, il Ministro per la difesa
PACCIARDI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-62