Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 62

In vigore dal 13 apr 1951
Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione e pubblicazione a termine di legge. Nelle sua prima applicazione viene stabilito quanto segue: 1) l'entrata in vigore dello statuto stesso entro il 1° ed il 2° semestre dell'anno, comporta la decorrenza del triennio di cui agli , rispettivamente dal 1 gennaio dell'anno stesso o di quello successivo; 2) le assemblee dei soci presso le sezioni e la riunione del Consiglio nazionale di cui agli per la prima nomina dei Consigli direttivi e dei revisori di sezione, nonché del Comitato nazionale, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri debbono essere indette rispettivamente entro il 30° e 60° giorno dall'entrata in vigore dello statuto stesso. Le assemblee presso le sezioni hanno luogo con l'osservanza delle norme di cui alla seconda parte dell'ultimo capoverso dell', quella del Consiglio nazionale viene considerata come ordinaria. Visto, il Ministro per la difesa PACCIARDI
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Art. 62 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo