Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane
Art. 25
In vigore dal 29 apr 1951
Modificazioni al presente regolamento ed alla misura delle indennità potranno effettuarsi quando l'andamento finanziario del Fondo, le risultanze dei bilanci o altri motivi le giustifichino, con decreto del Capo dello Stato, previo parere del Consiglio di amministrazione del fondo e sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-25