Art. 25
Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane

Art. 25

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In vigore dal 29 apr 1951
Modificazioni al presente regolamento ed alla misura delle indennità potranno effettuarsi quando l'andamento finanziario del Fondo, le risultanze dei bilanci o altri motivi le giustifichino, con decreto del Capo dello Stato, previo parere del Consiglio di amministrazione del fondo e sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-25