Art. 2

In vigore dal 29 apr 1951
La misura delle indennità stabilite dal nuovo regolamento ha effetto per i casi di cessazione dal servizio o di decesso verificatisi a decorrere dal corrente esercizio finanziario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1951 Atti dal Governo, registro n. 38, foglio n. 101. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rd-2

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