Art. 1

In vigore dal 29 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, istitutiva del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane; Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con regio decreto 22 luglio 1939, n. 1243, successivamente modificato col regio decreto 5 dicembre 1940, n. 1850, e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, numero 677; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1433, con il quale venne modificata la misura delle indennità stabilite dal citato regolamento; Ritenuta la necessità di riordinare e di modificare le disposizioni contenute nei detto regolamento, anche in relazione alla situazione finanziaria del Fondo; Sentito il Consiglio di amministrazione del fondo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Il vigente regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, istituito con la legge 12 luglio 1912, n. 812, è sostituito da quello annesso al presente decreto, e vistato dal Ministro proponente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rd-1

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