Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane

Art. 23

In vigore dal 29 apr 1951
La revisione dei registri di introito dei proventi contravvenzionali deve essere completata con l'accertamento della concordanza fra le somme che, secondo i registri stessi, spettano al Fondo di previdenza per quote contravvenzionali e quelle effettivamente versate. I direttori delle Circoscrizioni doganali devono notificare ogni trimestre all'Amministrazione del fondo, con appositi elenchi, i versamenti eseguiti dai contabili a favore del Fondo stesso. Su tali elenchi dovranno essere poste, a cura del direttore circoscrizionale, le attestazioni relative alla concordanza di cui sopra. L'Amministrazione del fondo procederà poi semestralmente al riscontro degli elenchi di cui trattasi con gli estratti del conto corrente comunicatile dalla Cassa depositi e prestiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-23

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Art. 23 Approvazione del nuovo regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza in favore del personale delle dogane. — Testo vigente | Portale Normativo