Art. 4
In vigore dal 21 giu 1951
La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un magistrato della Corte dei conti, di due funzionari della carriera diplomatico-consolare, di almeno tre professori universitari di materie orientalistiche, tutti di grado non inferiore al sesto, membri. Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo diplomatico-consolare di grado non inferiore al 9°.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-21;1294#art-4