Art. 3

In vigore dal 21 giu 1951
Gli esami consisteranno in due prove scritte e una orale. Le prove scritte consisteranno in due traduzioni, una dall'italiano nella lingua straniera, che il candidato professa conoscere, l'altra dalla lingua straniera in italiano. L'esame orale consisterà in una conversazione su argomenti vari nella lingua straniera in esercizi di traduzione e di dettatura, e in una conversazione in lingua italiana su argomenti di cultura generale specialmente riguardante la lingua, la storia, la geografia e le istituzioni del Paese di cui il candidato professa conoscere la lingua.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-21;1294#art-3

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