Art. 5
In vigore dal 21 giu 1951
Ciascun commissario dispone di dieci voti per ogni singola prova orale o scritta.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva 6 stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.
Tra i candidati dichiarati idonei, la graduatoria e la ammissione sono regolate dal numero totale dei punti ottenuti. Saranno perciò ammessi in carriera per ordine dei punti conseguiti tanti candidati idonei quanti sono i posti indicati nell'avviso di concorso.
L'ammissione ha luogo per decreto Ministeriale.
A parità di merito saranno preferiti i candidati muniti del diploma dell'Istituto orientale di Napoli o del diploma dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1951
Atti del Governo registro n. 39, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-21;1294#art-5