Art. 2

In vigore dal 21 giu 1951
Le lingue per le quali è ammessa la partecipazione ai concorsi sono: l'arabo, il turco, il persiano, l'albanese, il cinese, il giapponese. Nel bando sarà indicato il numero dei posti riservati per ciascuna lingua.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-21;1294#art-2

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