Art. 1
In vigore dal 21 giu 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Per il conferimento dei posti vacanti di vice commissario di 3ª classe (gruppo A, grado 11°) del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, il Ministero degli affari esteri può bandire concorsi per esami.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall' del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, e adempiano alle altre condizioni previste ai paragrafi n), b), d), e), dell'articolo sopracitato, salvo quanto 6 stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-21;1294#art-1