Art. 6
In vigore dal 23 set 1977
Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni operanti esclusivamente in Sicilia nelle materie di cui al presente decreto.
L'amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;878#art-6