Art. 4
In vigore dal 28 nov 1950
Per le opere dichiarate di prevalente interesse nazionale, si osserva la legislazione dello Stato circa l'onere finanziario, anche per quanto riguarda l'eventuale sua ripartizione fra lo Stato stesso ed altri enti pubblici, compresi gli enti locali e i privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;878#art-4