Art. 9

In vigore dal 28 nov 1950
Un rappresentante della Regione farà parte del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nei casi in cui si trattino affari che interessino la Regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;878#art-9

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