Art. 11

Abrogato
In vigore dal 23 set 1977
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 LUGLIO 1977, N. 683 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 38. - CARLOMAGNO

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;878#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo