Art. 11
AbrogatoIn vigore dal 23 set 1977
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 LUGLIO 1977, N. 683
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 38. - CARLOMAGNO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;878#art-11