Art. 1

In vigore dal 23 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, e ad interim per il bilancio; Decreta: . La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, in relazione all'art. 14, lettere t), g), i), s) dello statuto medesimo, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale. Restano salve le competenze del Ministero della difesa per quanto riguarda le infrastrutture militari. Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, di cui al successivo , l'amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, lo Stato verserà agli organi regionali la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale, necessaria per la realizzazione delle attività stesse, il cui ammontare sarà determinato sentita la regione siciliana.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;878#art-1

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