Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Art. 15

In vigore dal 29 set 1950
Al presidente ed a ciascuno del componenti il Consiglio d'amministrazione, compete per l'intervento ad ogni seduta ordinaria e straordinaria, ovvero per la giornata di assenza dal Comune di rispettiva residenza per ragioni d'ufficio, una indennità nella misura che sarà fissata anno per anno dalla Assemblea dei partecipanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di permanenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-15

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