Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie
Art. 10
In vigore dal 29 set 1950
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. È in sua facoltà di deliberare le condizioni generali sia per l'acquisto sia per la alienazione delle cartelle, di provvedere alla costituzione di consorzi volontari tra gli Enti partecipanti, ai fini del collocamento delle cartelle stesse, ed in genere di prendere le misure necessarie per la disciplina del mercato.
Per le sedute è necessaria la presenza di almeno cinque membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-10