Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie
Art. 11
In vigore dal 29 set 1950
Il Consiglio delibera per quote di partecipazione ed a maggioranza di voti. Per le deliberazioni relative alle concessioni di mutui di importo superiore a lire centomilioni, tale maggioranza sarà costituita dai tre quarti dei voti presenti.
I membri del Consiglio, quali rappresentanti degli Enti partecipanti, votano in proporzione della quota versata ai fondi di garanzia. Nel caso di rappresentanza plurima, i voti spettanti agli Enti rappresentati saranno ripartiti tra i rappresentanti nella misura che verrà preventivamente deliberata all'inizio di ogni anno dal rispettivo Consiglio di amministrazione.
Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete.
I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-11