Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Art. 12

In vigore dal 29 set 1950
La gestione dell'Istituto è controllata da un Collegio dei sindaci composto di tre membri effettivi e di tre supplenti. La Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno e la Federazione delle casse di risparmio delle Venezie designano ciascuna un sindaco effettivo ed uno supplente, che scelgono tra persone estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali degli Enti partecipanti. La designazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per il tesoro presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che vi provvede con proprio decreto e che nomina, pure con suo decreto, il terzo sindaco effettivo, presidente del Collegio, ed il terzo sindaco supplente. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai sindaci effettivi spetta un onorario annuale che viene determinato nella prima riunione della Assemblea successiva alla loro nomina ed è valevole per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
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