Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie
Art. 17
In vigore dal 29 set 1950
Il direttore generale della Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno esercita di diritto le funzioni di direttore generale dell'Istituto con le seguenti attribuzioni:
a) dirige i servizi dell'Istituto e ne tratta tutti gli affari;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del presidente o di chi lo sostituisce;
c) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi deliberativi e delle Commissioni speciali;
d) firma i contratti di mutuo e gli atti di ordinaria amministrazione, quivi comprese le quietanze, le girate, gli assegni ed i vaglia.
In caso di assenza o di impedimento il direttore generale è sostituito con gli stessi poteri da uno dei vice direttori generali della Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno. È applicabile circa la prova dell'assenza o impedimento del direttore generale, la norma contenuta nell'ultimo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-17